La copertura Responsabilità Civile verso la Pubblica Amministrazione
Questo tipo di copertura garantisce l’assicurato per i danni causati alla Pubblica Amministrazione, a titolo di perdite patrimoniali, ed è di norma dedicata al Dirigente Scolastico, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e in subordine ai membri del Consiglio di Istituto. Occorre fare attenzione poiché questa copertura inserita in automatico nella polizza sottoscritta dalla scuola è illegittima e rende nullo il contratto; si veda la Legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) che all’art. 3, comma 59, così recita: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o a enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.