La garanzia per gli Infortuni

La polizza infortuni dell’allievo e del personale scolastico ha lo scopo di indennizzare gli eventi dannosi dovuti a causa violenta, fortuita esterna, che producano lesioni fisiche oggettivamente rilevabili, a prescindere dalla riconducibilità delle lesioni medesime alla condotta negligente o colposa del soggetto assicurato. Queste coperture vanno ricondotte alle assicurazioni facoltative contro gli infortuni, prescindendo dall’analisi dell’assicurazione obbligatoria disciplinata dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e gestita dall’INAIL, che è fattispecie diversa.

La polizza infortuni facoltativa copre l’evento dannoso, anche qualora non sia ravvisabile un’ipotesi di Responsabilità Civile in capo agli operatori scolastici, come conseguenza del verificarsi di un sinistro in capo ai soggetti che vengono individuati come beneficiari della polizza.

Coerentemente con i principi assicurativi, l’ambito dei soggetti assicurati e l’estensione del rischio dipendono dal contenuto del contratto nonché dall’ammontare del premio corrisposto dal soggetto stipulante, ossia l’Istituzione Scolastica.

Anche l’ambito di delimitazione del rischio deve essere correttamente descritto in polizza e, di regola, le polizze dovrebbero coprire tutti gli eventi occorsi nell’ambito dell’attività scolastica, extrascolastica, parascolastica, ricreativa, culturale o sportiva, purché promossa dagli organi scolastici competenti.

Il Dirigente Scolastico, nella fase di scelta dell’offerta assicurativa, deve mostrare la massima attenzione agli eventi espressamente esclusi o limitati. Di solito, ci si riferisce agli infortuni:

  • derivanti da delitti dolosi realizzati, o anche solo tentati, dall’assicurato;
  • derivanti da alluvioni e/o inondazioni;
  • derivanti da eruzioni vulcaniche;
  • che coinvolgono più assicurati, ad esempio per i rischi catastrofali;
  • connessi allo stato di guerra;
  • derivanti da insurrezioni o sommosse;
  • connessi alla partecipazione a competizioni agonistiche;
  • in gita, causati dall’abuso di alcolici o dall’uso di sostanze stupefacenti.

 

Altro aspetto a cui prestare la massima attenzione è che alcune polizze prevedono un risarcimento ridotto in caso di sinistri che colpiscono contemporaneamente più assicurati al verificarsi di un evento naturale.

Per fare un classico e, purtroppo, reale esempio, in caso di un terremoto che colpisca una scuola con una polizza che prevede un limite di un milione di euro, questa cifra è ampiamente insufficiente a risarcire tutti i danneggiati, considerando che i massimali singoli arrivano a diverse centinaia di migliaia di euro per la morte e per l’invalidità permanente. Ciò perché la somma di tutti i risarcimenti non può superare il limite di un milione di euro.

Si ricorda, altresì, che l’importo dell’indennizzo erogabile, ossia il massimale, viene quantificato in relazione alle diverse tipologie di eventi considerati dalla polizza stessa, ed è strettamente connesso all’entità del premio, potendo altresì prevedere delle soglie di pregiudizio non indennizzabile, le c.d. “franchigie”, ossia quella parte del sinistro che resta a carico degli assicurati.

Altro elemento degno di rilievo risulta essere la gestione del sinistro, che costituisce uno degli aspetti di maggiore rilievo dei contratti di assicurazione. Infatti, se tale fase non è correttamente eseguita, può vanificare l’esistenza della copertura assicurativa scolastica. Cosicché, la disciplina generale del contratto di assicurazione espressamente prevista dal Codice Civile, agli artt. 1892 c.c. e ss., ma anche quella specifica contenuta nelle singole polizze assicurative, prevede regole molto rigide e formali riguardo l’esercizio dei diritti del titolare della polizza.

In particolare, la denuncia di sinistro, presupposto necessario per ottenere l’indennizzo dall’assicuratore, è sottoposta a un termine molto breve. La ragione è chiara: lo scopo è responsabilizzare gli assicurati, ma anche evitare situazioni di incertezza per le imprese assicurative, le quali, per la loro specifica tipologia di attività, necessitano di conoscere con tempestività e certezza i sinistri da indennizzare.

Pertanto, dai vari aspetti considerati, si evince la pregnanza fondamentale della figura dell’intermediario assicurativo (agenzia) nella stipulazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, ancor più evidente nel caso delle assicurazioni scolastiche.

Se nel campo della Responsabilità Civile è il danneggiato, cioè colui che ha subito un danno, che all’atto del verificarsi del sinistro, richiederà direttamente alla Compagnia di assicurazione il risarcimento del danno subito e, in caso di inadempimento, lo stesso potrà far valere i propri diritti in giudizio. Nell’ambito dell’infortunio è la scuola stessa che deve denunciare il sinistro alla propria Compagnia e monitorarne l’esito. Successivamente sarà il danneggiato che richiederà direttamente alla Compagnia di assicurazione l’indennizzo e, anche in tale situazione, in caso di inadempimento, lo stesso potrà far valere i propri diritti in giudizio.

Per una corretta azione della scuola in tale ambito, occorre ricordare che la scuola deve essere in grado di gestire correttamente la fase dell’infortunio, ovvero del sinistro occorso; ciò spiega le ragioni per cui il ruolo dell’intermediario, in tale fase, è fondamentale.

Va da sé che la scuola, in base al principio della specialità del lavoro, essendo chiamata a svolgere una funzione diversa, che è ovviamente quella scolastica, necessita di assistenza da parte degli operatori specialisti del settore assicurativo. L’intermediario infatti, curati tali adempimenti, si dovrà occupare di continuare a seguire l’istruzione della pratica da parte della Compagnia assicuratrice, tenendo presente che l’Amministrazione, in quanto parte contraente, ha diritto a essere informata sulle iniziative assunte al riguardo dalla medesima Compagnia.

A fronte della specificità del fabbisogno assicurativo delle scuole, è utile ricordare che le c.d. “polizze standardizzate”, ovvero le normali polizze infortuni e Responsabilità Civile, solitamente costruite per le aziende e adattate alle scuole, non paiono effettivamente adeguate alla scuola stessa. Infatti, le polizze tradizionali, anche di buona fattura, presentato garanzie assicurative base - senza ricomprendere le specificità delle attività scolastiche, quali ad esempio “pre-scuola” o “doposcuola”, “stage”, Alternanza Scuola-Lavoro, gite scolastiche etc.

Al contrario, si ritiene che vi siano polizze ad hoc per la scuola e oggetto di specifica redazione, che richiamano e rispettano tutte le varie norme che le Istituzioni Scolastiche debbono osservare. Tali polizze presentano coperture molto più strutturate e complete e, oltre ai rischi infortuni e di Responsabilità Civile, offrono anche la copertura di Assistenza, la polizza di Tutela legale e altre polizze, con lo scopo di assicurare tutte le specificità riguardanti la vita scolastica. Queste polizze tutelano tutte le attività scolastiche e assicurano tutte le persone che gravitano nella scuola, compresi i genitori, quali membri degli organi collegiali, gli accompagnatori alle gite e gli Esperti esterni.