La copertura Infortuni
Come accennato, l’infortunio è un evento dovuto a causa violenta, fortuita esterna, che produce lesioni fisiche, a prescindere dalla riconducibilità delle lesioni medesime alla condotta negligente o colposa dell’assicurato. La polizza infortuni, quindi, copre sempre l’evento dannoso, anche nel caso in cui non sia ravvisabile una responsabilità in capo alla scuola o agli operatori scolastici. Lo scopo ultimo, pertanto, delle polizze infortuni, che come noto rientrano nel Ramo Danni, ai sensi dell’art. 2, “Classificazione per ramo”, comma 3, (n. 1) del D.Lgs. n. 209 del 2005 – Codice delle Assicurazioni Private – è proprio quella di indennizzare i soggetti assicurati corrispondendo loro somme anche per il caso morte, invalidità permanente totale o parziale e diaria, ovvero somme giornaliere per i giorni di invalidità temporanea.
Fatta questa premessa, è doveroso sottolineare l’importanza di una garanzia che serve a tutelare a scuola gli alunni (e, se previsto, anche il personale scolastico) per tutto ciò che può accadere dentro la scuola, durante le attività esterne e nel tragitto da casa a scuola e ritorno, tenuto conto del fatto che, nel caso di grave infortunio, le relative conseguenze dovranno essere sopportate per tutta la vita.
Si specificano, in via schematica, le garanzie precedentemente indicate:
Garanzia caso morte: prevede la liquidazione agli eredi in caso di morte dell’assicurato del capitale previsto in polizza.
Garanzia invalidità permanente: in caso di infortunio, l’assicurato può riportare conseguenze fisiche invalidanti, la cui quantificazione è rimandata a specifiche tabelle Inail e ANIA (D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965) che riportano, per ogni tipologia di danno, un indennizzo riconosciuto in percentuale, a seconda degli organi del corpo umano interessati dall’infortunio.
Si aggiunge che, normalmente, le polizze assicurative dedicate al mondo scuola presentano delle ulteriori tabelle, tarate appositamente sulla peculiarità del “rischio scuola”, le quali riducono gli indennizzi per gli infortuni più frequenti nel numero, ma più lievi nella gravità. Ad esempio, un dito rotto di un bambino può anche valere due punti percentuali di invalidità sulla tabella Inail, ma normalmente non dà nessuna conseguenza pratica nella vita futura del ragazzo.
Tali tabelle possono anche prevedere valutazioni maggiorate che innalzano ampiamente i capitali per gli infortuni più gravi, con clausole che riconoscono il 100% del capitale assicurato per invalidità oltre il 50% e capitali supplementari per invalidità maggiori del 75%.
Garanzia rimborso spese mediche da infortunio: è la garanzia che permette di rimborsare tutte le spese che vengono sostenute a seguito di un infortunio. È importante verificare che non siano previste franchigie nei rimborsi e che siano risarcibili tutte le spese sostenute, anche i ticket, gli scontrini fiscali o i medicinali prescritti. In questa garanzia, il massimale deve essere elevato e riteniamo che lo stesso non debba essere inferiore ai €100.000,00 per poter garantire la copertura di spese nei casi più gravi oppure consentire all’assicurato di poter ricorrere a cure mediche o interventi chirurgici in strutture private. Ricordiamo che in questo massimale possono rientrare anche molte altre casistiche di rimborsi spese, tra cui il rimborso per spese odontoiatriche, indipendente e cumulabile con i massimali e le diarie previste per le varie garanzie.
Sottolineiamo, inoltre, che le polizze assicurative presenti sul mercato scolastico prevedono differenti modalità nella liquidazione di questa casistica di sinistro; a nostro avviso, risulta preferibile che le spese per tutti gli interventi conservativi siano rimborsate all’assicurato sulla base degli importi delle fatture effettivamente pagate, senza che il rimborso sia parametrato alle tabelle minime dell’ordine dei medici.
Dall’analisi svolta si è provveduto a enucleare dalle polizze presenti sul mercato le condizioni generali di contratto di alcune polizze infortuni, esaustive in riferimento alle garanzie proposte e alla quantificazione e liquidazione delle diarie previste dalla stessa polizza. Di seguito, indichiamo alcune specifiche garanzie prevedibili nelle polizze, quali:
- danno estetico;
- spese da accompagnamento;
- mancato guadagno del genitore;
- rimborso riparazione apparecchi acustici;
- spese funerarie;
- spese aggiuntive;
- spese per lezioni private di recupero;
- perdita anno scolastico;
- indennità per assenza da infortunio;
- danneggiamento a biciclette;
- garanzia di
Inoltre, evidenziamo alcune indennità che potrebbero trovare disciplina nella polizza infortuni, quali:
- diaria da gesso o da immobilizzazione: permette all’assicurato di ottenere un indennizzo quantificato sulla base dei giorni in cui ha tenuto il gesso. Attenzione ad alcune polizze presenti sul mercato che calcolano la diaria solo in base ai giorni di assenza, di presenza o addirittura di mancato profitto dell’alunno infortunato. È utile controllare sempre che la polizza preveda la possibilità di quantificare questa indennità, a prescindere da dov’è localizzata la lesione e dalla sua tipologia;
- diaria da ricovero e da day hospital: queste indennità prevedono la corresponsione all’assicurato di un importo in caso di pernottamento in ricovero o anche per prestazioni mediche effettuate in regime di day hospital. È importante verificare che questa garanzia operi con gli stessi massimali, anche nel caso di infortuni occorsi agli assicurati nel tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa;
- diaria da trasporto per arto ingessato: questa diaria prevede di corrispondere, nel caso in cui l’assicurato presenti ingessature, un importo per il “disagio” causato dal doversi far accompagnare a scuola. È indispensabile che questa garanzia sia operante a prescindere dal numero di giorni di prognosi attribuiti alla lesione ed è importante che sia quantificabile, sia in presenza di frattura che in presenza di semplice contusione o