Le coperture assicurative
Le polizze assicurative per la scuola coprono, nella maggior parte dei casi, la c.d. “responsabilità extracontrattuale”, ossia i danni che si è richiamati a risarcire in seguito a un fatto illecito e dannoso, senza escludere quella derivante dal vincolo contrattuale esistente tra le parti. L’elemento che distingue l’ipotesi di Responsabilità Civile da quella da infortunio è la non coincidenza, in quest’ultima, tra l’assicurato/beneficiario, inteso come soggetto portatore dell’interesse all’assicurazione e il soggetto stipulante, in quanto il primo è l’alunno, mentre il secondo è l’Amministrazione scolastica. Nella polizza R.C., invece, l’Amministrazione stipulante è anche il soggetto portatore dell’interesse all’assicurazione, rispetto alla quale il danneggiato è del tutto estraneo. Tale elemento trova la propria fonte nei principi civilistici che governano la responsabilità dei genitori o dei professori. Infatti, ai sensi dell’art. 2048, comma 2 e 2049 c.c., la scuola risponde per i propri dipendenti o collaboratori e per i danni che le persone soggette alla propria vigilanza provocano a terzi.
Pertanto, sarà diritto e onere esclusivo della scuola far valere la richiesta di indennizzo alla Compagnia, qualora si verifichino sinistri.