Il prodotto assicurativo per la Scuola
La scelta da parte di una scuola di assicurarsi risponde a esigenze di salvaguardia e/o prevenzione per eventi sfavorevoli futuri e incerti che potrebbero causare un danno ad altri (terzi) o a persone della scuola, principalmente allievi e personale scolastico: in quest’ottica, assicurarsi dovrebbe essere considerata, da una buona Amministrazione, tra le priorità fondamentali del proprio agire.
Per un’Istituzione Scolastica, la scelta di un’idonea copertura assicurativa è senza dubbio indice di una corretta organizzazione scolastica, per la Responsabilità Civile e per gli infortuni delle persone che vivono nel mondo della scuola oltre ad altre importanti coperture. Prima di entrare nella specifica tematica assicurativa, vale la pena di svolgere alcune brevi considerazioni sull’organizzazione della scuola.
L’Istituzione Scolastica presenta diverse problematicità riscontrabili nella responsabilità giuridica degli enti, nella risoluzione delle controversie in materia di Responsabilità Civile e nell’autonomia delle singole Istituzioni Scolastiche (art. 21, commi 8 e 9 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997).
Pare opportuno, a tal proposito, citare la pronuncia dell’Avvocatura Generale dello Stato con parere CS n. 5505/02 dell’11 novembre 2002 secondo cui, nonostante l’ambito di autonomia attribuito alle Istituzioni Scolastiche, il personale docente rimane comunque personale statale e l’attività posta in essere dallo stesso è riferibile allo Stato. Tale riferibilità, in relazione a questa categoria di vertenze, impone di ricercare un necessario raccordo amministrativo tra il Ministero della Pubblica Istruzione, le sue articolazioni periferiche e le Istituzioni Scolastiche. In questa prospettiva, si inserisce la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione 1 marzo 2002, n. 275 – Direzione generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio – Ufficio XI, con la quale si invitano le Avvocature distrettuali a inoltrare, senza eccezioni, agli Uffici Scolastici Regionali, gli atti introduttivi di giudizio concernenti controversie rientranti nella sfera di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ciò pone la potestà conciliativa in capo al Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Si ricorda, infine, che la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 marzo 2007 n. 5393, Ufficio di Gabinetto, ha ribadito che è di competenza esclusiva dell’Amministrazione centrale anche la costituzione di parte civile.