La polizza per la Scuola
Nel mercato italiano, le imprese di Assicurazione forniscono alla scuola prodotti composti da diverse tipologie di garanzie assicurative, ossia prodotti “multirischio” integrati in “pacchetti assicurativi unitari”, che prendono il nome di “programma assicurativo”.
Sostanzialmente, i motivi per i quali un Istituto Scolastico si deve assicurare derivano da rischi concreti, quali:
- danni che involontariamente si causano ad altri – Polizza di Responsabilità Civile;
- danni che possono subire le persone della scuola alunni e operatori scolastici – Polizza Infortuni;
- tutto quanto può accadere durante le gite/uscite didattiche – Polizza Assistenza;
- rimborso delle spese legali sostenute – Polizza Tutela Legale;
- danni al materiale di proprietà della scuola – Polizza Incendio e Furto;
- danni al materiale informatico della scuola – Polizza Elettronica.
Nel caso della copertura di Responsabilità Civile, la finalità della scuola di compiere un’oculata scelta del prodotto assicurativo risiede nel salvaguardare l’interesse pubblico dall’insorgere di contenziosi che hanno caratterizzato lo scenario degli ultimi decenni.
Al contrario, stipulando una polizza di assicurazione contro i danni a persone o a cose, si proteggono gli assicurati da eventi sfavorevoli, quali incidenti, infortuni o altro.
In particolare, è evidente che l’interesse pubblico per una corretta realizzazione di tale contratto mira a garantire un’adeguata copertura dei rischi delle scuole e delle scolaresche che necessitano di un più elevato grado di protezione rispetto ad altri soggetti; da ciò emerge l’interesse pubblico per una regolare e adeguata contrattazione da parte delle scuole.
Per questa ragione diviene cruciale la scelta dei prodotti assicurativi, scelta che il Dirigente Scolastico è chiamato a effettuare e in relazione alla quale egli, com’è ovvio, non sempre possiede le competenze tecniche adeguate, tenuto conto che il settore delle assicurazioni è fortemente specialistico.
Le parti del contratto di assicurazione sono, da un lato, le imprese di assicurazione e, dall’altro, le scuole. La Compagnia di assicurazione, che deve essere sempre selezionata nel rispetto dei principi normativi, dovrà poi effettivamente stipulare la polizza ed eseguire le prestazioni assicurative promesse al verificarsi del sinistro. Tutto ciò al fine di garantire la corretta realizzazione degli obiettivi da perseguire.
Un altro importante aspetto da tenere presente riguarda il soggetto assicurato, stipulante il contratto di assicurazione, che deve essere assolutamente l’Istituzione Scolastica, la quale contrae la polizza nel proprio interesse e in quello dei soggetti (persone fisiche) che costituiscono la collettività scolastica.
Nelle assicurazioni scolastiche, la scuola è il contraente della polizza, il quale stipula il contratto assicurativo con la Compagnia per assicurare gli interessi della scuola nella polizza di R.C. e degli alunni e degli operatori scolastici nella polizza infortuni. A tale proposito, va rilevato che la circolare n. 2170 del 30 maggio 1996, impone l’obbligo di estendere al novero degli assicurati della polizza R.C. anche il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Amministrazione Scolastica e l’Istituzione Scolastica, provvedendo a selezionare accuratamente la Compagnia di Assicurazione.
Al contrario, la polizza infortuni è la c.d. “assicurazione per conto”, fatta in forma collettiva, ove la collettività, nel caso di specie, è costituita dall’insieme degli alunni, del personale docente e non docente per la copertura dei rischi, infortuni, malattia, tutela giudiziaria, etc.
Va ricordato che la pratica di stipulare polizze assicurative collettive per conto è molto diffusa in vari ambiti: oltre a quello scolastico, riguarda anche quello delle associazioni, dei sindacati, dei rapporti di mutuo o finanziamento, cioè dove si hanno intere collettività interessate alla stipula di coperture assicurative in cui il soggetto (persona giuridica, ente o collettività), che stipula il contratto con la Compagnia, ha interesse al fatto che la collettività sia assicurata.
Dal punto di vista legale, tale struttura contrattuale, ove il contraente è la scuola e gli assicurati, intesi come soggetti portatori dell’interesse all’assicurazione, sono gli studenti e il personale, trova la propria fonte nell’art.1891 c.c., “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta”.
Pare utile, in aggiunta a quanto specificato in precedenza, che il Dirigente Scolastico controlli la modulistica legata agli obblighi di informativa precontrattuale, affinché i soggetti coinvolti risultino adempienti alla normativa assicurativa e rispettosi delle regole di comportamento imposte agli intermediari di assicurazione.
Nell’eventuale richiesta di offerta deve essere quindi ben specificato che il contraente della polizza è rappresentato dall’Amministrazione Scolastica. Ciò, peraltro, costituisce onere di verifica della scuola stessa, la quale, prima di sottoscrivere il contratto definitivo, deve accertarsi che la norma sia osservata e, in caso contrario, deve annullare in autotutela l’assegnazione della polizza, in ragione di tale errore.
Altro profilo di assoluto rilievo è la figura dell’intermediario assicurativo, ossia colui che si interpone tra le parti del contratto; sul punto, occorre ricordare che la figura dell’intermediario è rigidamente regolamentata, in base alle normative emanate ed al Regolamento IVASS. A tal proposito, è importante verificare la professionalità della persona che vende o propone la polizza, controllando in ogni caso sul sito dell’IVASS, l’Istituto di Vigilanza della Assicurazioni, alla sezione dedicata agli intermediari assicurativi (RUI), l’iscrizione e i requisiti di chi propone il contratto assicurativo.