Procedura per affidamento di servizi assicurativi: quando è possibile la ripetizione del servizio?

16/03/2020

DOMANDA

Devo procedere alla pubblicazione dell'Avviso di indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento di servizi assicurativi a favore degli alunni e del personale scolastico per gli aa.ss. 2020/21- 2021/2022 - 2022/23 per un importo totale pari a 8.000 euro.

Avendo inserito nel precedente bando a procedura aperta (2017/18 - 2018/19 - 2019/20) la clausula "È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016", posso procedere con un affidamento diretto di durata triennale alla stessa assicurazione?

In caso negativo il bando aperto ha l'obbligo di pubblicazione in gazzetta ufficiale?

Se sì, quali sono i riferimenti normativi?

RISPOSTA

Purtroppo si deve rispondere negativamente al primo quesito, per via di una necessaria interpretazione restrittiva del quinto comma dell’art. 63 del Codice: nel tempo, infatti, l’opera di ANAC e della giurisprudenza è andata nella direzione di distinguere il rinnovo di servizi identici dalla ripetizione di servizi analoghi.

Quella che sembrava un’analogia è divenuta un’eccezione, e oggi l’interpretazione maggioritaria (per quanto distante dalla prassi di settore) consiste nel fatto che la disposizione contenuta nel quinto comma dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 non può essere utilizzata per un rinnovo di fatto, ma solo per servizi attinenti allo stesso settore ma concernenti tipologie diverse ed eterogenee.

Quanto alla pubblicazione del bando aperto, una tesi rigorosa propende per la pubblicazione in G.U. a prescindere dal valore. A nostro avviso, la questione della Gazzetta Ufficiale per le gare sotto soglia è stata risolta, e non per il tramite di un orientamento giurisprudenziale, ma per legge. Ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Gli obblighi di pubblicazione legati alla Gazzetta Ufficiale in tema di appalti sono dunque agganciati al mercato cd. sopra soglia.